19/04/2024
Condanna aggiudicatario inadempiente: cosa è?

Condanna aggiudicatario inadempiente: cosa è?

Quando ti aggiudichi un’asta senza incanto e non paghi il saldo prezzo ti esponi ad una serie di conseguenze negative.

  • La perdita della somma data a cauzione
  • La decadenza dall’aggiudicazione
  • La condanna al pagamento di una somma ulteriore

 

In questo articolo ci concentreremo proprio sulla eventuale condanna al pagamento di questa somma: la terza sanzione comminata dall’articolo 587 c.p.c. e forse la più grave tra quelle previste.

 

Per approfondire cosa significa vendita senza incanto consigliamo l’articolo “vendita senza incanto significato” di Astafox.com, rivista giuridica del settore delle aste immobiliari. 

 

 

La condanna dell’aggiudicatario

Se non paghi il prezzo nei termini, il Tribunale sarà costretto a mettere di nuovo in vendita il bene e quindi perderà tempo e investirà altre risorse.

Per questo l’aggiudicatario che non paga può essere sanzionato al pagamento di questa ulteriore somma.

La condanna, in particolare, è pari alla differenza tra il valore dell’aggiudicazione (non pagata) e quella successiva, se inferiore.

 

Cosa dice la legge sulla condanna dell’aggiudicatario

 

Gli articoli di riferimento sono due.

 

L’articolo 587 del codice di procedura civile che dispone

“Se il prezzo non è depositato nel termine stabilito, il giudice dell’esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell’aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto. La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì nei confronti dell’aggiudicatario che non ha versato anche una sola rata entro dieci giorni dalla scadenza del termine; il giudice dell’esecuzione dispone la perdita a titolo di multa anche delle rate già versate. Con il decreto adottato a norma del periodo precedente, il giudice ordina altresì all’aggiudicatario che sia stato immesso nel possesso di rilasciare l’immobile al custode; il decreto è attuato dal custode a norma dell’articolo 560, quarto comma. 2. Per il nuovo incanto si procede a norma degli articoli 576 e seguenti. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello dell’incanto precedente, l’aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza”

 

L’articolo 177 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile secondo cui

 

  1. L’aggiudicatario inadempiente è condannato, con decreto del giudice dell’esecuzione, al pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita. 2. Il decreto del giudice costituisce titolo esecutivo a favore dei creditori ai quali nella distribuzione della somma ricavata è stato attribuito il credito da esso portato.

 

 

Condanna aggiduciatario: quando viene emessa?

 

La condanna ex art. 587 c.p.c. e 177 disp. att. c.p.c. non è immediata considerato che, come abbiamo visto, è incerta e eventuale e non misurabile a priori.  

Pertanto, solo a distanza di tempo chi non avrà pagato il prezzo potrà sapere se questa verrà emessa o meno.

O meglio, solo dopo la successiva aggiudicazione (che tanto potrà avvenire nei successivi 6 mesi tanto nei successivi 3 anni) sarà possibile capire:

 

  1. Se la condanna sarà emessa (essendo possibile solo nel caso in cui l’aggiudicazione successiva avvenga a prezzo inferiore)
  2. La misura della condanna

 

In termini pratici, la condanna al pagamento dell’aggiudicatario che non ha pagato il prezzo viene emessa contestualmente al provvedimento con cui il Giudice dell’Esecuzione approva il piano di riparto ex art. 596 c.p.c.

Per approfondire, in generale, la procedura esecutiva immobiliare si consiglia la relativa guida sul sito https://www.altalex.com/

Venduto il bene, c’è bisogno di “spartire” le somme e consegnarle a chi ha promosso o è intervenuto nel pignoramento.

 

In questo momento il Giudice non solo approverà la distribuzione del ricavato come avanzata dal professionista delegato alla vendita ma, se ricorrono i presupposti, emetterà la condanna di cui all’articolo 587 c.p.c. terzo comma.